Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Riconoscimento del figlio nascituro
Può essere richiesto quando vi sia uno stato di gravidanza conclamata della madre e i genitori non siano tra loro parenti od affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile), davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza su appuntamento.
La dichiarazione può essere effettuata:
- dalla sola madre;
- entrambi i genitori;
- dal padre solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa. Non è ammesso, infatti, ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente (articolo 258 codice civile).
Il riconoscimento si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’Ufficiale di Stato Civile oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento, da chi abbia compiuto i sedici anni di età.
Con legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento, prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali.
Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita
Il riconoscimento del figlio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti all' Ufficiale di Stato Civile, su appuntamento, per testamento o per atto pubblico davanti ad un notaio.
- per il riconoscimento di figli di età inferiore ai 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, quale condizione di validità del riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. In caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente.
- per il riconoscimento del figlio che abbia compiuto i 14 anni è necessario l'assenso del figlio, quale condizione di efficacia affinchè il riconoscimento possa produrre effetti
In entrambi i casi, occorre presentare il modulo per il riconoscimento
L'Ufficiale di Stato Civile concorda telefonicamente l'appuntamento con gli interessati.
Documenti da presentare
Riconoscimento del figlio nascituro
- Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (Carta di identità, Passaporto o altro documento di identità equipollente).
- Certificato medico di gravidanza con l'indicazione del tempo di gestazione e della data presunta del parto.
Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita
- Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (Carta di identità, Passaporto o altro documento di identità equipollente).
Inoltre, i cittadini stranieri (in entrambi i casi), devono presentare:
- Documento del minore da riconoscere e presenza dello stesso se il minore non risulti residente in Italia
- Certificato di idoneità al riconoscimento, rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del Paese straniero in Italia, ai sensi dell’art. 35 della Legge 218/1995 (Diritto Internazionale Privato) e del D.P.R. 396/2000, sempre che il rinvio alla legge straniera consente l’instaurarsi del rapporto di filiazione (vedi fac-simile nella sezione Allegati e Documenti).
Tempi e iter della pratica
La pratica si svolge SU APPUNTAMENTO da concordare telefonicamente
In entrambi i casi, occorre preventivamente presentare il modulo per il riconoscimento
