Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri (non comunitari) con permesso di soggiorno
L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente può essere effettuata dal cittadino straniero, direttamente su richiesta presentata personalmente su apposito modulo ministeriale , allegando la seguente documentazione:
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno)in originale e in corso di validità del cittadino straniero;
Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino extracomunitario deve allegare anche la seguente documentazione:
- passaportoo altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- permesso di soggiornoin originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare (il cittadino extracomunitario che abbia compiuto i 14 anni ,deve possedere un proprio permesso di soggiorno)
- Per la dimostrazione dei rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata(o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero; o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto.
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno
In alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiornoo prima che questo venga rilasciato.
Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti
(Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)
- fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.
Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato
(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)
- copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (mod. 209).
Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare
(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)
- visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";
- Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
- L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno.
- ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico; pertanto, è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.
Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione
(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)
- Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis"
(Circolari Min. Int. n. 32 del 13/6/2007 e n. 52 del 28/09/2000)
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana
(Circolare Min. Int. n. 14 del 31/10/2008)
Si richiama la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis".
Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale
Gli stranieri già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare annualmente all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno, inoltre, l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
La mancata dichiarazione di dimora abituale e il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, comportano la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione.
Tempi di procedimento
- Registrazione: la registrazione avviene nei 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione. Il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate e dalla data della dichiarazione il cittadino può usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R., 445/2000.
- Nuova residenza: entro i successivi 45 giorni, dopo l'accertamento dei requisiti, senza che l'Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (silenzio - assenso, art. 20 leg41/1990), la nuova residenza si considererà confermata.
- Rigetto: qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando con effetto retroattivo quella precedente. L'Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'autorità di pubblica sicurezza.
VARIAZIONE DI RESIDENZA E VEICOLI INTESTATI
A seguito della modifica all’art. 94 del Codice della Strada da parte del D.L. 76/2020, la variazione di residenza verrà ora registrata esclusivamente nell’ANV - Archivio Nazionale Veicoli.
Non sarà pertanto più inviato al cittadino il tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sul documento di circolazione (Documento Unico), mentre il cittadino stesso, tramite il sito web del Portale dell’Automobilista, potrà successivamente scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.