Il Decreto-Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, dà la possibilità ai coniugi di ottenere consensualmente la separazione personale, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio tramite una convenzione assistita da almeno un avvocato per parte.
Questa procedura è utilizzabile, anche in presenza di figli e può contenere accordi di carattere patrimoniale e pattuizioni relative all'affidamento dei figli.
I legali che assistono la coppia provvedono alla trasmissione dell'accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, per la verifica di regolarità e la rispondenza all'interesse degli eventuali figli.
L'accordo, così autorizzato, deve essere trasmesso entro dieci giorni dalla data di comunicazione del provvedimento da parte del Tribunale, da almeno uno degli avvocati, all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione di matrimonio, ovvero del Comune di trascrizione se il matrimonio fu celebrato all'estero.
Requisiti
In caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi 6 mesi dalla separazione legale, se la separazione fu consensuale, oppure 1 anno se la separazione fu giudiziale.
Modalità di trasmissione della convenzione
La trasmissione da parte degli avvocati deve essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata e gli atti, trasmessi unitamente all'accordo, devono essere firmati digitalmente per attestarne la conformità all'originale.
L'indirizzo PEC del Comune è comunecentallo.cn@legalmail.it