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Atti di riconoscimento

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Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Di norma il riconoscimento di un figlio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita.

Il riconoscimento di maternità o paternità, fuori dal matrimonio, può essere richiesto per riconoscere un figlio durante il periodo di gravidanza (riconoscimento nascituro) o in un periodo successivo alla nascita.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini residenti

Descrizione

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Di norma il riconoscimento di un figlio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita.

Il riconoscimento di maternità o paternità, fuori dal matrimonio, può essere richiesto per riconoscere un figlio durante il periodo di gravidanza (riconoscimento nascituro) o in un periodo successivo alla nascita.

Come fare

Riconoscimento del figlio nascituro (non ancora nato)

Scopo di tale procedura è quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la denuncia di nascita. A chiusura del procedimento verrà, infatti, rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare successivamente al momento della dichiarazione di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti. 
Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita

Il riconoscimento del figlio successivamente alla dichiarazione di nascita può essere effettuato dal genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita. La persona da riconoscere come figlio NON deve essere già stata registrata come figlio nato nel matrimonio od essere già stata riconosciuta da entrambi i genitori.

Cosa serve

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Riconoscimento del figlio nascituro

Può essere richiesto quando vi sia uno stato di gravidanza conclamata della madre e i genitori non siano tra loro parenti od affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile), davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza su appuntamento. La dichiarazione può essere effettuata:
  • dalla sola madre;
  • entrambi i genitori;
  • dal padre solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa. Non è ammesso, infatti, ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente (articolo 258 codice civile).
Il riconoscimento si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’Ufficiale di Stato Civile oppure in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento, da chi abbia compiuto i sedici anni di età. Con legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento, prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali.   Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita

Il riconoscimento del figlio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti all' Ufficiale di Stato Civile, su appuntamento, per testamento o per atto pubblico davanti ad un notaio. 
  • per il riconoscimento di figli di età inferiore ai 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, quale condizione di validità del riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. In caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente.
  • per il riconoscimento del figlio che abbia compiuto i 14 anni è necessario l'assenso del figlio, quale condizione di efficacia affinchè il riconoscimento possa produrre effetti
  In entrambi i casi, occorre presentare il modulo per il riconoscimento  L'Ufficiale di Stato Civile concorda telefonicamente l'appuntamento con gli interessati.

Documenti da presentare

Riconoscimento del figlio nascituro
  • Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (Carta di identità, Passaporto o altro documento di identità equipollente).
  • Certificato medico di gravidanza con l'indicazione del tempo di gestazione e della data presunta del parto.
  Riconoscimento del figlio successivamente alla nascita
  • Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (Carta di identità, Passaporto o altro documento di identità equipollente).
  Inoltre, i cittadini stranieri (in entrambi i casi), devono presentare:
  • Documento del minore da riconoscere e presenza dello stesso se il minore non risulti residente in Italia
  • Certificato di idoneità al riconoscimento, rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del Paese straniero in Italia, ai sensi dell’art. 35 della Legge 218/1995 (Diritto Internazionale Privato) e del D.P.R. 396/2000, sempre che il rinvio alla legge straniera consente l’instaurarsi del rapporto di filiazione (vedi fac-simile nella sezione Allegati e Documenti). 

Tempi e iter della pratica

La pratica si svolge SU APPUNTAMENTO da concordare telefonicamente 
In entrambi i casi, occorre preventivamente presentare il modulo per il riconoscimento


inizio testo

Note

Segnalazioni e precisazioni

Attribuzione del cognome nel caso di cittadini italiani

Il figlio riconosciuto solo dalla madre acquisisce alla nascita il cognome della stessa.

Quando il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, il figlio potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo (anteposto/posposto) o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.

Nel caso di figli minori, sull'attribuzione del cognome deciderà il Tribunale Ordinario previa presentazione di apposita istanza da parte dei genitori.
Per i maggiorenni deciderà il figlio riconosciuto.



Attribuzione del cognome nel caso di cittadini stranieri

Nel caso di cittadini stranieri prevale la legge del paese straniero, pertanto, l’attribuzione del cognome sarà attestato dall’Autorità straniera, ai sensi dell’art. 24 della Legge 218/95.

Cosa si ottiene

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio

Tempi e scadenze

Su prenotazione tramite appuntamento telefonico in orario di apertura degli Uffici

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 08/02/2024


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