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Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Servizio Attivo

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile, per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.



A chi è rivolto

Ai coniugi che si trovano in tali condizioni:

  • non abbiano  figli minori;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
  • non abbiano stipulato clausole relative a patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale)

Descrizione

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile, per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Come fare

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio
  • Residenza di uno dei coniugi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L'accordo di separazione/divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile è consentito SOLO A CONDIZIONE CHE:
  • non vi siano figli minori;
  • non vi siano figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
  • non vi siano clausole relative a patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale)
Può invece  prevedere l'assegnazione di un assegno periodico (assegno di mantenimento, per le separazioni, o assegno divorzile, per i divorzi) da parte di un coniuge verso l'altro.

Tempi per poter presentare la domanda di divorzio

Se il divorzio consegue a separazione in Tribunale, presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:
  • da almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno 6 mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).
La sentenza di separazione in Tribunale deve essere prodotta all'Ufficiale dello Stato Civile

Se il divorzio consegue a separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, fra la data dell'accordo di separazione e la data di accordo di divorzio devono trascorrere almeno 6 mesi.

Le fasi dell'accordo:
  • I coniugi devono presentare istanza di per separazione/divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, comprensiva delle dichiarazioni previste (vedi modulistica);
  • il giorno fissato per la comparizione i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’Ufficiale di Stato Civile;
  • nello stesso giorno verrà redatto l'accordo di separazione o divorzio che sarà sottoscritto dagli interessati;
  • l’Ufficiale dello Stato Civile concorderà con i coniugi la data per un nuovo appuntamento (da fissare non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine di confermare l'accordo di separazione/divorzio stipulato. La data della conferma dell'accordo, NON può essere modificata, nemmeno per cause di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
  • nel giorno stabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare per confermare l'accordo di separazione/divorzio sottoscritto;
  • la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
 

Cosa serve

Costo: € 16,00 da effettuare tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO Agenzia di CENTALLO - Tesoreria Comunale – (ABI 06170 – CAB 46160 – CODICE IBAN = IT 39 A 06170 46320 000001006061

Cosa si ottiene

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Tempi e scadenze

Su appuntamento

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Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Decreto-Legge n. 132/2014 convertito con legge n. 162/2014 (art. 12)
Decreto Ministro dell'Interno del 09/12/2014
Circolare Ministero dell'Interno  6/2015
art.3,comma 3 L. 104/1992
Sentenza n. 7813/2016 del TAR del Lazio

Condizioni di servizio

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Argomenti:Pagina aggiornata il 07/02/2024


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